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Il Piano di Assestamento Forestale

Il P.A.F. La Galleria

Cos’è il Piano di Assestamento Forestale?
Il Parco Regionale Lame del Sesia è stato uno dei primi Enti del Piemonte a dotarsi di un Piano di Assestamento forestale, proponendosi come esempio per una gestione sostenibile dell’ambiente. La pianificazione prevista dal Piano di Assestamento Forestale riguarda tutta la superficie boscata, di proprietà sia pubblica che privata, di 7 comuni del Parco. Entro tale territorio sono stati effettuati dei rilievi di compagna, raccogliendo informazioni relative alle tipologie forestali, alle forme di governo (ceduo, fustaia, fustaia transitoria, neoformazione), all’accrescimento del bosco e alle specie presenti. Sulla base di questa indagine conoscitiva è stata redatta una cartografia delle tipologie forestali e sono state stabilite le linee di gestione forestale da applicare.

Il Piano di assestamento Forestale, previsto e redatto ai sensi dell’art. 8, comma 5, della Legge Regionale 23 agosto 1978, n. 55, “Istituzione del Parco Naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve Naturali Speciali dell’Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit”, e degli artt. 1 e 2 della Legge Regionale 4 novembre 1979, n. 57, “Norme relative alla gestione del patrimonio forestale”.

Il Piano è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/21503, del 4 agosto 1997, e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3328, del 19 settembre 1997, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Il Piano, a norma dell’art. 2 della Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20, “Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici”, esplica i suoi effetti, il D.L. vo 29 ottobre 1999, n. 490.

Il Piano di Assestamento Forestale è attuato dall’Ente di Gestione a norma dell’art. 6 della Legge Regionale 4 settembre 1979, n. 57, che ha l’obbligo di farne rispettare le indicazioni.

Il Piano di Assestamento Forestale serve a programmare la corretta gestione del territorio silvo-pastorale. E’ uno strumento gestionale nuovo, che consente di acquisire una maggiore conoscenza del territorio forestale sia di dettare delle regole su come intervenire sui boschi.

Il Piano di Assestamento Forestale agisce in modo simile ad altri strumenti di pianificazione, come ad esempio i Piani Regolatori Comunali, introducendo delle norme che garantiscono una corretta gestione del territorio silvo-pastorale.

Il Piano di Assestamento Forestale ha un duplice valore: conoscitivo e normativo.

Il valore conoscitivo è dato dalle informazioni in esso contenute, grazie alle quali le autorità forestali riescono ad ottenere un quadro completo ed aggiornato dello stato dei boschi, verificando l’accrescimento, l’età e lo stato di salute dei popolamenti dell’area. Inoltre attraverso l’indagine conoscitiva realizzata prima della stesura del Piano è possibile definire il limite bosco – non bosco ed indicare le aree che prima delle altre hanno bisogno di un intervento.

Il valore normativo del Piano, è espresso dalle norme relative all'utilizzo del bosco a cui i proprietari debbono attenersi. La realizzazione e la conseguente applicazione del Piano di Assestamento Forestale consentono di fornire un servizio ai proprietari, pubblici e privati, che utilizzano i boschi semplificando le procedure di autorizzazione al taglio.

Le violazioni alle prescrizioni del Piano, per il cui accertamento si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche al sistema penale”, sono punite con le sanzioni previste dal R.D.L. 30dicembre 1923, n. 3267, “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani”.
Sono altresì applicabili le sanzioni previste dall’art. 16 della Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i., “Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesistici”, e dell'art. 163 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Ai sensi dell’art. 18, della Legge 8 luglio 1986, n. 349, “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”, qualora la violazione abbia determinato un “danno ambientale”, su azione promossa dallo Stato o dagli Enti territoriali sui quali incidono i beni in oggetto del fatto lesivo, tale danno deve essere risarcito nei confronti dello Stato.


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